004202
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.salmour.cn.it
it
Regione Piemonte

Domande frequenti

Servizi Demografici

Come Fare:

La dichiarazione di cambio di indirizzo all'interno del comune ( da un indirizzo all'altro del comune di Salmour):

  • La dichiarazione va presentata entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione .Occorre compilare il modulo ministeriale di dichiarazione di residenza reperibile sul sito del comune di Salmour, anche in formato editabile. Il modulo va compilato correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (*). Indicare l'indirizzo esatto e completo del numero civico, del numero interno dell'abitazione e dell'eventuale scala.
    In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza.
  • Indicare la titolarità dell'alloggio : dati catastali dell'alloggio di proprietà o in usufrutto - dati di registrazione all'agenzia delle entrate del contratto di affitto o di comodato o in caso si sia ospiti la dichiarazione di conoscenza del proprietario di casa ( chiunque occupa un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza) La mancata compilazione del modello nelle parti obbligatorie o che riguardano la titolarità dell'alloggio non dà luogo alla registrazione della residenza.
  • In caso di trasferimento di minori con un solo genitore si richiede la dichiarazione dell'altro genitore.
  • Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentele, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, affettività,  etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia. si richiede la dichiarazione di un componente di tale famiglia

Documentazione (in copia) da allegare alla dichiarazione

  • documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari
  • contratto d'affitto o di usufrutto o comodato o dichiarazione sostitutiva (dichiarazione proprietario immobile allegato 1) oppure
  • titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva ( dichiarazione titolo di proprietà all.2)

Consegna della dichiarazione
La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:

per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR - Ufficio Anagrafe - via Vittorio Emanuele n.1- 12040 Salmour;

  • per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

-         posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;  (copia della richiesta firmata e copia del documento d'identità del dichiarante oppure copia della richiesta firmata con firma digitale).

-         posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it  (copia della richiesta firmata inviata dalla casella pec del dichiarante)

 

Informazioni specifiche:

VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI

A seguito della modifica all'art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli.

Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell'Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio Anagrafe ( vedi dettagli e orari di apertura)

 

Riferimenti Normativi:

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35.
Il modello ministeriale per la dichiarazione di residenza è stato integrato con circ. 14/14 dalla dichiarazione riguardante la titolarità dell'alloggio in applicazione del decreto legge 28/03/2014 n. 47 che prevede all'art. 5 che " chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza . . . . ." la conseguenza è la nullità dell'atto.

Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76

 

Riferimenti Normativi Locali:

Tassa sui rifiuti - obbligo di dichiarazione

Il cittadino che trasferisce la residenza o cambia abitazione in un nuovo immobile ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti.

 

Documenti allegati:

Argomenti:

Come Fare:

Chi può richiederla

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, puó dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, puó rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo in allegato.

In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero).

La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire

In tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Puó utilizzare questo modulo anche il cittadino non italiano che ha trasferito definitivamente la residenza all'estero.
A seguito delle presentazione o invio del modulo il cittadino dichiarante sarà cancellato dall'Anagrafe del Comune di residenza.

Modalità

La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:

per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR- Ufficio Anagrafe- via Vittorio Emanuele n.1- 12040 Salmour;

  • per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

-         posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;  (copia della richiesta firmata e copia del documento d'identità del dichiarante oppure copia della richiesta firmata con firma digitale).

-         posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it  (copia della richiesta firmata inviata dalla casella pec del dichiarante)

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio Anagrafe ( vedi dettaglio e orari di apertura)

 

Riferimenti Normativi:

1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

 

Documenti allegati:

Argomenti:

Descrizione:

Introdotta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, la Carta d'Identità Elettronica costituisce un elemento di identificazione elettronico, che prende il posto della sua versione cartacea.

Il requisito per il rilascio è essere cittadini residenti nel Comune. Puó essere rilasciata sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri.

COSTO DEL DOCUMENTO

L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità elettronica è pari a   Euro 22,00;

VALIDITA' TEMPORALE

Per i maggiorenni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 10 anni dal rilascio.
Per i minori fra i 3 e i 18 anni di età ha validità fino al primo compleanno successivo ai 5 anni dal rilascio.
Per i minori di età inferiore ai 3 anni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 3 anni dal rilascio

 

 Informazioni specifiche:

CITTADINO MAGGIORENNE

 

Presenza dell'interessatouna fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO corrispondente all'aspetto oppure su supporto digitale USB  con le seguenti caratteristiche: -Definizione immagine: almeno 400 dpi -Dimensione del file: massimo 500kb Formato del file: JPG ,

  • Carta d'identità scaduta. In caso di smarrimento/furto della precedente carta d'identità è necessario esibire la denuncia presentata all'autorità di P.S. e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (oppure due testimoni muniti di documento di identità valido).
  • Codice fiscale o tessera sanitaria
  • Nel caso di impossibilità a recarsi presso la sede anagrafica (non deambulanti o con gravi patologie documentate), la richiesta va presentata allo sportello tramite delegato e il documento verrà consegnato a domicilio.

 

CITTADINO MINORENNE

Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore , una sua fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO corrispondente all'aspetto oppure su supporto digitale USB con le seguenti caratteristiche: -Definizione immagine: almeno 400 dpi -Dimensione del file: massimo 500kb Formato del file: JPG,

 

  • carta d'identità scaduta.
  • Codice fiscale o tessera sanitaria 
  • Presenza di entrambi i genitori muniti di documento d'identità valido;  in alternativa, presenza di un solo genitore con un testimone maggiorenne muniti di documento d'identità valido e del modello di assenso all'espatrio
    firmato dal genitore assente e copia del documento d'identità di quest'ultimo (il testimone non è necessario nel caso in cui il minore possedesse un altro documento di riconoscimento valido es. passaporto o carta d'identità scaduta). In mancanza di assenso all'espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

 

CITTADINO STRANIERO

  • Per i cittadini stranieri residenti, la carta d'identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
    Il cittadino straniero, oltre la documentazione sopra elencata, dovrà esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.
    Ai fini dell'identificazione, in caso di prima richiesta, dovrà esibire un documento valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine oppure un'attestazione consolare con fotografia.

 

CARTA DI IDENTITA' CARTACEA IN CORSO DI VALIDITA'

Le carte di identità in formato cartaceo, rilasciate fino all'emissione della nuova CIE, mantengono la validità fino alla scadenza.
La carta d'identità puó essere rinnovata ancorché in corso di validità , prima del centottantesimo giorno precedente alla scadenza, a norma del D.L. 16/07/2020 N.76  recante " Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale " ( pubblicato in G.U. n.178  del 16/07/2020) . Rinnovo carta d'identità - Modifica art-36, comma 7. del D.P.R. N.445/2000, se scaduta, smarrita, rubata o deteriorata; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.


LE IMPRONTE DIGITALI

Al momento della richiesta della carta di identità vengono acquisite e memorizzate mediante lettura ottica le impronte digitali del dito indice della mano destra e della mano sinistra. L'acquisizione delle impronte è obbligatoria dal compimento del 12° anno di età.


ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La carta di identità elettronica è anche uno strumento di accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. Al momento della richiesta, allo Sportello viene fornita al cittadino la prima parte dei codici segreti PIN e PUK. La seconda parte dei codici sarà consegnata unitamente alla carta all'indirizzo indicato per la consegna.

FURTO O SMARRIMENTO

In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, in sede di richiesta di duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento


DETERIORAMENTO

In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.

COSTI DEL DOCUMENTO

L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità elettronica è pari a Euro 22,00;

VALIDITA' PER L'ESPATRIO

Il documento puó essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. Per i cittadini italiani la carta d'identità è valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri la carta d'identità è sempre rilasciata "non valida per l'espatrio", essendo valida sul solo territorio italiano.
Si invita a consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.it, curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare.

ESPATRIO DI MINORI

Per i minori, la validità all'espatrio è data dalla firma da parte di entrambi i genitori della della dichiarazione di assenso corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre apposita autorizzazione del Giudice Tutelare che non deve essere stata rilasciata da più di 12 mesi.
Per il minore di anni 14, l'uso della carta d'identità elettronica ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Infatti, a tal fine, è riconosciuta la facoltà di richiedere, al momento dell'emissione della carta di identità per i minori anni 14, l'apposizione sul retro del documento, del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Il minore che ha già compiuto 14 anni, invece, puó espatriare senza genitori o accompagnatore.
Nel caso in cui il minore di anni 14 viaggi all'estero accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso che deve essere preventivamente vistato dalla Questura. In questo caso, oltre a possedere il Passaporto o la Carta di Identità valida per l'espatrio, i genitori del minore dovranno richiedere alla Questura, tramite apposito modello di richiesta
sottoscritto da entrambi i genitori, la concessione dell'apposito nulla-osta per l'accompagnatore.

CITTADINI NON RESIDENTI

Ai cittadini non residenti nel Comune la carta di identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi ( come previsto dalla Circolare Ministero Interno 05/11/1999) , previo nulla osta del proprio Comune di residenza. La circostanza si verifica, ad esempio, in seguito al contestuale smarrimento della carta di identità e/o della patente di guida e/o del passaporto. La carta di identità elettronica viene rilasciata solo nel caso in cui il cittadino non residente non risulti quindi più in possesso di alcun documento di identificazione.

RICHIEDENTI NON DEAMBULANTI
Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere personalmente l'ufficio anagrafe, possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con l'Ufficiale d'anagrafe per  un appuntamento  a domicilio.

CONSENSO/DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

 

All'atto della richiesta di emissione della Carta d'identità Elettronica, il cittadino puó esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Tale scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASL.

CASI ECCEZIONALI: RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA

 

La carta d'identità viene rilasciata nel formato cartaceo nei seguenti casi:
- Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- Cittadini non deambulanti o con gravi patologie documentate;
- Cittadini residenti a Centallo nei casi di motivata e documentata urgenza:
a. Viaggio imminente
b. Motivi di salute (visite di invalidità, ricovero ospedaliero, ecc. . .)
c. Partecipazione ad esami, concorsi, gare pubbliche
d. Assenza assoluta di documenti di identificazione

In questi casi dovranno essere esibite tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all'aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti).

Si fa presente che, il Ministero estende espressamente la validità della ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica a "documento di riconoscimento" a tutti gli effetti (validità già precedente ammessa con le Circolari n. 2 e 5 del 2018 per identificare i votanti in occasione di consultazioni elettorali). Ció in quanto, la ricevuta della CIE ha tutte le caratteristiche formali richieste dall'art. 35, comma 2, del DPR. n. 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale "QR Code" impresso nella prima pagina della stessa.

La carta d'identità puó essere rinnovata ancorché in corso di validità , prima del centottantesimo giorno precedente alla scadenza, a norma del D.L. 16/07/2020 N.76  recante " Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale " ( pubblicato in G.U. n.178  del 16/07/2020) . Rinnovo carta d'identità - Modifica art-36, comma 7. del D.P.R. N.445/2000, se scaduta, smarrita, rubata o deteriorata; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA: PIN E PUK

 

Si consiglia di conservare con cura il PIN che permette di abilitare l'accesso tramite la CIE ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni (per esempio ai servizi INPS);

Si informa che:

  • per accedere ai servizi online è necessario scaricare e installare l'applicazione "CieID" (disponibile per smartphone/computer) ed utilizzare il PIN associato alla CIE;
  • il PUK è necessario per sbloccare la CIE dopo 3 tentativi errati di immissione del PIN;

le prime metà dei PIN e dei PUK vengono consegnate insieme al modulo di riepilogo, le seconde metà dei PIN e dei PUK verranno consegnate insieme alla CIE

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio Anagrafe ( vedi dettaglio e orario di apertura)

 

Tempistica:

La carta di identità elettronica non viene rilasciata direttamente dal Comune ma viene emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata mediante posta raccomandata all'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta oppure presso il Comune

 

Collegamenti:

- Ministero dell'interno CIE

 

Documenti allegati:

Argomenti:

QUESTE AVVERTENZE SOSTITUISCONO CIOÈ TENGONO LUOGO DI SINGOLE RISPOSTE AI SINGOLI RICHIEDENTI PER I SEGUENTI CASI:

Richieste di certificazione incomplete - Sono considerate come non presentate: se la richiesta è incompleta cioè carente di uno dei quattro requisiti indicati al successivo paragrafo "Modalità e requisiti" (es. manca il pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) oppure manca la marca da bollo, salvo eventuali esenzioni), la richiesta medesima non è accoglibile e sarà considerata come non presentata, anche per evitare di porre in essere la fattispecie del danno erariale con il rilascio di certificazione non supportata dal pagamento delle competenze dovute.

- Conferme di residenza:

Per i privati terzi - NO CONFERME: le richieste di "conferme" di dati anagrafici (es."solo conferma" telefonica di indirizzo) per i privati terzi sono considerate come non presentate - Si ricorda che le notizie anagrafiche possono essere fornite soltanto in forma di certificato come indicato dall'art.33 del D.P.R. N.223/1989 Regolamento anagrafico. Pertanto NON è possibile dare informazioni e/o conferme telefoniche (es. di indirizzo) ai privati, come anche già segnalato dal Ministero dell'Interno con circolare n.4 del 1978: il rilascio di informazioni telefoniche si pone al di fuori di ogni forma legittima di interlocuzione tra l'Ufficio Anagrafe e il privato istante. L'istituto della cosiddetta "conferma anagrafica" NON esiste, pertanto non rileva il fatto che alcuni Comuni rilascino "conferme" di indirizzo anche per telefono o via email.

Per i diretti interessati: si applica la normativa vigente in materia anagrafica D.P.R. n.223/1989;

 

MODALITÀ E REQUISITI

REQUISITI per chiedere ed ottenere emissione di certificati d'anagrafe (es. certificato di residenza, stato di famiglia, certificato d'esistenza in vita, ecc.) o di stato civile (es. certificato di nascita, estratto di matrimonio, ecc.):

1) Indicazione motivo d'uso del certificato ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo; per i certificati di stato civile indicare se sono ad uso cittadinanza iure sanguinis;

2) Pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni);

3) Marca da bollo (salvo esenzioni);

4) Busta pre-affrancata con francobollo e intestata per ricevere la consegna del certificato all'indirizzo specificato;

5) copia documento di riconoscimento in corso di validità, modulo della richiesta certificazione con sottoscrizione cioè firmato; per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta

6) Per richieste relative a certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, ovvero certificazione storica, la motivazione serve ad indicare l'interesse giuridicamente tutelato necessario per accedere ai dati richiesti come previsto dall'art.35, comma 4 del D.P.R. 30/05/1989 n.223. Tale articolo così recita: "Previa motivata richiesta l'ufficiale d'anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni pregresse", pertanto al fine di poter ottenere una qualsiasi certificazione storica di dati desunti dall'anagrafe, occorre dimostrare di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelato all'accesso a tali informazioni (art.22 comma 1 lett.b). In mancanza di tale interesse la richiesta sarà ritenuta inammissibile

MODALITÀ PER RICHIEDERE I CERTIFICATI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE:

1) presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi demografici;

2) richiesta per posta: Per il diretto interessato: documento di riconoscimento in corso di validità: per i terzi: documento di riconoscimento in corso di validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta; trasmettere il modulo compilato e firmato, specificando il tipo di certificazione che si richiede, con l'indicazione dell'uso, indicare obbligatoriamente un recapito telefonico, postale ed email/pec per ricevere comunicazioni di competenza; allegare una busta pre-affrancata con francobollo per ricevere la risposta; allegare il pagamento dei diritti di segreteria  e/o imposta di bollo;

3) richiesta per via email o PEC: trasmettere il modulo compilato, specificando il tipo di
certificazione che si richiede, con l'indicazione dell'uso, indicare obbligatoriamente un recapito telefonico ed email/pec per ricevere comunicazioni di competenza; allegare ricevuta pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) e/o imposta di bollo; allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta;

TERMINI

Richieste di certificazione presentate allo sportello dei servizi demografici:

certificati (non storici) di anagrafe e stato civile: il rilascio è "a vista" cioè immediato, salvo che non sia necessario integrare il database informatico per l'elaborazione del certificato: in tal caso il rilascio puó essere differito di qualche ora o giorno, ma comunque viere rilasciato entro 30 giorni;

certificati storici rilasciati sulla base di ricerche d'archivio (es. stati di famiglia storici): entro 180 (centottanta) giorni.

Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana (iure sanguinis) è stabilito in 6 (sei mesi) dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera (come previsto dall'art.14 comma 2-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n.132).

NOTA BENE:

si precisa che i termini suddetti decorrono esclusivamente dalla data in cui viene presenta una istanza formalmente "accoglibile" ovvero non incompleta (es. manca pagamento diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) o marca da bollo, busta pre-affrancata, ecc.), e che pertanto, come specificato nelle avvertenze iniziali, l'istanza è sospesa a tempo indeterminato e spetta al richiedente integrarla o rinnovarla o rinunciare.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Certificati di Anagrafe:

. in carta libera: 0.00 ? diritti di segreteria

. in carta da bollo: 0.00 ? diritti di segreteria, più l'imposta di bollo

NOTA BENE: il fatto che altri Comuni non applichino l'imposta di bollo ai certificati anagrafici o altri documenti non rileva ai fini dell'esenzione degli stessi documenti presso il Comune di Salmour - Non e' nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada fatto in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti - Il richiedente e' obbligato a dichiarare l'uso al quale e' destinato il certificato se vuole avvalersi del beneficio di qualche esenzione dall'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate Direzione Regionale Marche, 31/05/2012).

Certificati di Stato Civile:

nessun costo di diritti di segreteria

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico: ? 25,00 comprensiva di ricerca, redazione e
spedizione per ogni "ricerca storica" Delibera Giunta Municipale n.6 del 12/01/2022

Le spese postali per la spedizione a domicilio di certificazione/atti è sempre a carico del richiedente.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

. Pagamento in contanti presso l'Ufficio Servizi Demografici e di Statistica del Comune di Salmour, via Vittorio Emanuele, tramite PagoPA tramite bonifico bancario intestato a Comune di Salmour IT 74 D 06170 46320 000000101025 BIC-SWIFT - CRIFIT2F - CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

NOTE:

1) Le spese postali per la spedizione a domicilio di certificazione/atti sono sempre a carico del richiedente e nel caso di Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico: la tariffa di  ? 25,00 è comprensiva di ricerca, redazione e spedizione per ogni "ricerca storica" Delibera Giunta Municipale n. del 12/01/2022

2) Le richieste via email verranno considerate solo per:

. il rilascio di informazioni relative alle modalità di evasione delle richieste, poiché le spese postali sono a carico del richiedente;

. invio per posta elettronica possibile solo per certificazione che sia in totale esenzione di diritti di segreteria e rimborsi per ricerche di archivio; in particolare il formato previsto sarà *. pdf cioè
certificato scannerizzato con firma autografa;

I costi suindicati potranno subire variazioni a seguito dell'introduzione di nuove modifiche normative o di aggiornamenti deliberati dall'Amministrazione Comunale.

Per INFORMAZIONI di qualunque natura (tempi, costi, modalità di pagamento, ecc.) contattare l'Ufficio dei Servizi Demografici  tel +0039 0172 649182

RICHIESTE DI CONFERME TELEFONICHE DI DATI ANAGRAFICI
(es. indirizzi) DA PARTE DEI PRIVATI TERZI
.

Si ricorda che le notizie anagrafiche possono essere fornite soltanto in forma di certificato come indicato dall'art.33 del D.P.R. N.223/1989 Regolamento anagrafico. Pertanto NON è possibile dare informazioni e/o conferme telefoniche (es. di indirizzo) ai privati, come anche già segnalato dal Ministero dell'Interno con circolare n.4 del 1978: il rilascio di informazioni telefoniche si pone al di fuori di ogni forma legittima di interlocuzione tra l'Ufficio Anagrafe e il privato istante.

MODALITA' DI RICHIESTA:

attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale

PEC: salmour@cert.ruparpiemonte.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Vittorio Emanuele,1 - 12040 Salmour.

   

NORMATIVA

D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"

Legge n.241 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Cap. III Dirigenza ed incarichi

Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 12/01/2022 tariffe per ricerche storiche di anagrafe e stato civile.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Argomenti:

Chi puó fare la dichiarazione

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto puó essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Salmour, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Chi non puó fare la dichiarazione

La dichiarazione non puó essere effettuata da coloro che:

  • facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione
  • dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

 

Informazioni specifiche:

Come fare la dichiarazione

Presentare un'apposita dichiarazione sotto
scritta da entrambi (modulo in allegato) unitamente alle copie dei documenti d'identità.

Modalità di presentazione

 La dichiarazione puó essere inoltrata:

  • direttamente presso l'Ufficio Anagrafe
  • via email ( tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC) l'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
    • a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
    • b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.
  • posta raccomandata

Cancellazione della dichiarazione

La cancellazione della convivenza di fatto puó avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Salmour di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile
  • su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo in allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.

Effetti della dichiarazione

I conviventi di fatto:

  • a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
  • b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
  • c) ciascun convivente di fatto puó designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • d) i diritti inerenti la casa di abitazione; e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
  • f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • g) diritti del convivente nell'attività d'impresa;
  • h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • atto pubblico

o

  • scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato
    I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall'avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC.

Il contratto di convivenza contiene:

  • a) indicazione della residenza dei conviventi di fatto
  • b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
  • c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza)

Lo scioglimento del contratto di convivenza puó avvenire per:

  • a) accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato)
  • b) recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare copia all'altro contraente)
  • c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all'altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto)
  • d) morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione all'anagrafe del Comune di residenza)

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio Anagrafe ( vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:

Legge n. 76/2016 (in vigore dal 05 giugno 2016) Disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto

 

Documenti allegati:

Argomenti:

Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore.

Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina.

Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido).

In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale.
Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto.

La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio puó essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

  • la Questura
  • l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
  • la stazione dei Carabinieri
  • l'ufficio postale
  • l'ufficio comunale.

N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino

Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono:

  • compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale);
  • numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ;
  • ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
  • marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti;
  • (in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori;
  • (in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente;
  • passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
  • Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale.
  • Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio

Questura di Cuneo

Il Questore - Corso Lamarmora, 71 - 15100 Cuneo
telefono: 0131 310111 - fax: 0131 310666
Email: gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti

Corso Lamarmora, 71
15100 (Cuneo - AL)
telefono: 0131 310111
Fax: 0131 310666
Email:gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

Orari di apertura Privati:
Lunedì 08:00-09:00
Mercoledì: 08:00-09:00
Venerdì 08:00-09:00

Orari di apertura Enti Esterni:
Lunedì 12:30-13:30
Martedì: 12:30-13:30
Giovedì 12:30-13:30

Argomenti:

Dichiarazione di residenza:

  • La dichiarazione va presentata entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione .Occorre compilare il modulo ministeriale di dichiarazione di residenza reperibile sul sito del comune di Salmour, anche in formato editabile. Il modulo va compilato correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (*). Indicare l'indirizzo esatto e completo del numero civico, del numero interno dell'abitazione e dell'eventuale scala.
    In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza.
  • Indicare la titolarità dell'alloggio : dati catastali dell'alloggio di proprietà o in usufrutto - dati di registrazione all'agenzia delle entrate del contratto di affitto o di comodato o in caso si sia ospiti la dichiarazione di conoscenza del proprietario di casa ( chiunque occupa un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza) La mancata compilazione del modello nelle parti obbligatorie o che riguardano la titolarità dell'alloggio non dà luogo alla registrazione della residenza.
  • In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la dichiarazione puó essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purché maggiorenne. Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta
  • In caso di trasferimento di minori con un solo genitore si richiede la dichiarazione dell'altro genitore.
  •  Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentele, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, affettività,  etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia. si richiede la dichiarazione di un componente di tale famiglia

 

Documentazione (in copia) da allegare alla dichiarazione

  • documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori
  • codice fiscale di ogni componente che trasferisce la residenza
  • passaporto per i cittadini extracomunitari
  • per i cittadini comunitari, oltre al documento di riconoscimento, è necessario presentare eventuale documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (ricongiungimento familiare, lavoro subordinato/autonomo, motivi di studio)
  • per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato A
  • per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato B
  • contratto d'affitto o di usufrutto o comodato o dichiarazione sostitutiva (dichiarazione proprietario immobile allegato 1) oppure
  • titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva ( dichiarazione titolo di proprieta' all.2)

Nota: i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtenstein sono equiparati ai cittadini UE.
I cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono seguire procedure diverse.

Consegna della dichiarazione
La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:

  • per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR - Ufficio Anagrafe - via Vittorio Emanuele n.1 - 12040 Salmour;
  • per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

-         posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;  (copia della richiesta firmata e copia del documento d'identità del dichiarante oppure copia della richiesta firmata con firma digitale).

-         posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it  (copia della richiesta firmata inviata dalla casella pec del dichiarante)

 

Informazioni specifiche:

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari) con permesso di soggiorno

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente puó essere effettuata dal cittadino straniero, direttamente su richiesta presentata personalmente su apposito modulo  ministeriale , allegando la seguente documentazione:

  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
  • valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno)in originale e in corso di validità del cittadino straniero;

Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:

  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
  • permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno)
  • Per la dimostrazione dei rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare puó anche essere desunto dal passaporto.

 

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno

In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato.

Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti

(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)

  1. fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.

Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato

(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

  1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  3. domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).

Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare

(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)

  1. visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
  2. Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  3. copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
  • L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
  • ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico; pertanto, è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.

Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione

(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)

  1. Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" 

(Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000)

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana

(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)

Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".

Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale

Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione.

 

Tempi di procedimento

  • Registrazione: la registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione. Il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate e dalla data della dichiarazione il cittadino puó usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R., 445/2000.
  • Nuova residenza: entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 leg41/1990), la nuova residenza si considererà confermata.
  • Rigetto: qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'autorità di pubblica sicurezza.

 

VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI

A seguito della modifica all'art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli.

Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell'Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.

 

Dove Rivolgersi:

Ufficio Anagrafe ( vedi dettagli e orari di apertura)

 

Riferimenti Normativi:

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35.
Il modello ministeriale per la dichiarazione di residenza è stato integrato con circ. 14/14 dalla dichiarazione riguardante la titolarità dell'alloggio in applicazione del decreto legge 28/03/2014 n. 47 che prevede all'art. 5 che " chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza ..." la conseguenza è la nullità dell'atto.

Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76

 

Documenti allegati:

Argomenti:

L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si puó avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare.
Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla "legge di stabilità per il 2012"

*Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ció a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino puó utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.

Argomenti:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che peró riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia.

Documenti non autocertificabili

L’autocertificazione è esclusa per:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi;
  • documenti inerenti l’attività giudiziaria.

Argomenti:

Il 12 giugno sarà Election Day. A Salmour è previsto il voto per le elezioni Comunali e per i 5 referendum sulla giustizia. La votazione si svolgerà nella sola giornata di domenica 12 giugno, i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.00

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini comunitari residenti a Salmour che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali, devono presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ovvero entro e non oltre martedì 3 maggio 2022.

Nella domanda andranno dichiarati, oltre alla residenza, la cittadinanza e l'indirizzo nello Stato di origine, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito del Comune nella sezione modulistica

VOTO ASSISTITO - VOTO AGEVOLATO - VOTO DOMICILIARE 

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.

VOTO DOMICILIARE 

Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva della Camera, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggioo e lunedì 23 maggio  2022.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, per le elezioni amministrative, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO  :

La S.C. di Medicina Legale dell’ A.S.L. CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a:

  • Gli elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.);
  • Gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.);
  • Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).

Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni al seguente tel. n. 0171/078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Le sedi di S.C. Medicina Legale territorialmente competenti dell’ASL CN1

- Sede Centrale di CUNEO - C.so Francia n. 10

- Sede periferica di SAVIGLIANO - Via Torino n. 137

- Sede periferica di MONDOVI’- Via Torino n. 2

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE). OPZIONE DI VOTO IN ITALIA

Chi puó votare all’estero

Solo gli elettori italiani iscritti all’ AIRE  (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) puó votare

Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE  residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.

Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni); una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.

Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.

Opzione per il voto in Italia

In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero puó optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o Referendum, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni per i Referendum abrogativi del 12 giugno 2022, entro il 17 aprile  2022.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare di residenza NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022. Tale comunicazione puó essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono peró delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).

Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:

  • non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
  • non è stato possibile concludere intese con Governi esteri  in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
  • la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; d.P.R. 104/2003, art. 22).

Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI

Le persone residenti in Italia che si trovano all’estero per un periodo - nel quale  è compreso il 12 giugno 2022 - di almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche possono chiedere di votare per corrispondenza.

Per farlo devono presentare domanda di opzione per il voto all’estero direttamente al proprio Comune italiano di residenza; la richiesta puó essere inviata anche per posta elettronica a salmour@ruparpiemonte.it  e deve essere presentata al Comune tassativamente entro il 11 maggio 2022.

Le domande presentate dopo tale data non potranno essere prese in considerazione ma l’interessato conserverà ovviamente il diritto di votare in Italia nel proprio seggio abituale.

Le stesse norme si applicano anche ai familiari conviventi che si trovano all’estero, e la richiesta puó essere revocata entro lo stesso termine del 11 maggio 2022.

 

Elezioni amministrative comunali:

Non è prevista nessuna forma di voto all'estero, pertanto, l'elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.

Argomenti:
Polizia Locale

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Argomenti:

- gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti
- gestione della notificazione degli atti
- accertamenti in materia anagrafica, artigianato, agricoltura, tributaria e contributiva
- partecipazione a pubbliche manifestazioni e cerimonie civili e religiose con compiti di alfiere e scorta al Gonfalone Comunale.

Argomenti:

- pubblici esercizi (bar- ristoranti- sale danze- ecc. . .)
- spettacolo viaggiante
- noleggio autoveicoli con e senza conducente
- agenzie di viaggio
- sale gioco e trattenimento
- circoli privati
- distributori carburante
- altre attività trasferite da altri enti ai sensi del D.Lgs. 112/98
- rilascio autorizzazioni temporanee relative a: spettacoli musicali danzanti, festeggiamenti, spettacoli viaggianti

Argomenti:

- controllo e repressione degli illeciti in materia di esposizione dei prezzi dei prodotti, vendite promozionali, ecc. . .
- verifiche e controlli in materia di pesi e misure nel commercio su aree pubbliche e private
- gestione dell’Anagrafe vitivinicola
- controllo e verifica nuove aperture e modifiche esercizi commerciali
- concessione decennale posteggi area mercatale del lunedì per commercio su aree pubbliche vigilanza mercato settimanale e assegnazione posteggi per mercati

Argomenti:

- controllo delle attività edilizie sul territorio
- accertamento e repressione degli illeciti amministrativi e penali in materia

Argomenti:

- acquisizione di notizie di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.
- indagini ed accertamenti relativi all’attività di P.G. d’iniziativa o delegata ai sensi del D.Lgs. 274/2000

Argomenti:

- gestione del servizio convenzionato di cattura, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio comunale
- verifica e repressione del fenomeno del randagismo
- gestione sequestri animali su richiesta Servizio Veterinario A.S.L. (convalida, notificazione, revoca)
- recupero e/o interramento carcasse animali sul territorio comunale

Argomenti:

- servizi di ordine pubblico in occasione di Manifestazioni, Sagre e Fiere, Riunioni di carattere pubblico
- controllo del territorio e delle strutture pubbliche esistenti (edifici pubblici, locali di pubblico spettacolo, ecc...)
- gestione pratiche e sopralluoghi della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
- gestione delle Comunicazioni Cessione Fabbricato
- vigilanza area mercato per prevenire fenomeni criminosi
- controlli e verifiche cittadini extracomunitari presenti sul territorio comunale

Argomenti:

- gestione e applicazione delle Ordinanze Contingibili Urgenti emesse dal Sindaco in materia sanitaria
- gestione rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi, manifestazioni e attività similari
- vigilanza e controllo delle disposizioni impartite in materia di igiene e sanità pubblica dal Servizio Igiene e Sanità dell’A.S.L.
- gestione Trattamenti Sanitari Obbligatori

Argomenti:

- disciplina della circolazione stradale mediante ordinanze
- controllo e verifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente
- servizi di prevenzione e vigilanza della circolazione stradale (controllo veicoli, servizi velomatic, ecc...)
- accertamento, contestazione e gestione amministrativa delle infrazioni al codice della strada
- infortunistica stradale (rilievo e gestione amministrativa degli incidenti stradali)
- vigilanza e controllo cantieri stradali ed occupazione suolo pubblico
- educazione stradale nelle scuole elementari e medie
- rilascio e rinnovo autorizzazioni e tesserino per sosta veicoli persone invalidi negli appositi stalli

Argomenti:
Edilizia Privata

In relazione all'introduzione della nuova normativa per il controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico "Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084", utilizzare la modulistica regionale reperibile ai seguenti link:

Argomenti:

Necessaria ad ogni intervento che comporta la movimentazione di terra (scavi)
Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica Edilizia privata

Argomenti:

L’Ufficio Tecnico svolge numerose funzioni in diversi settori: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente.

L’Ufficio Tecnico, nello specifico:

  • Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, strade, verde, ecc.);
  • Svolge funzioni di autorizzazione, di controllo e di sanzione rispetto alle attività di edilizia privata, che si attivano con la Dichiarazione di Inizio Attività per le opere minori e con il rilascio del Permesso a Costruire per tutte le altre;
  • Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti;
  • Svolge funzioni amministrative in materia urbanistica, in relazione alla pianificazione e all'assetto del territorio.

Argomenti:

Interventi subordinati a Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.):
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

La richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello unico approvato con Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. (Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica - edilizia privata)

Argomenti:

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, la domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Occorre allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:
a) dichiarazione del diretto Lavori che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dall'art. 4 c.1 del D.P.R. 425/1994;
b) Documentazione relativa il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 1086 del 05/11/1971 oppure dichiarazione di professionista, per interventi non soggetti a collaudo statico;
c) Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata dagli elaborati planimetrici;
d) Documentazione relativa il rispetto delle norme di prevenzione incendi oppure certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF competente;
e) Attestazione di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, asseverato da Certificatore Energetico e convalidato dal SICEE ai sensi della L.R. 13 del 28/05/2007 e s.m.i. oppure dichiarazione di professionista di non assoggettabilità;
f) Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato;
g) Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici rilasciate dalle imprese installatrici complete degli allegati obbligatori ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 37/2008;
h) Dichiarazione di conformità redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere e/o impianti eseguiti sono stati realizzati nel rispetto della Legge 13 del 09/01/1989 e s.m.i. e del DM 236 del 14/06/1989 in materia di "disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";
i) Dichiarazione relativa gli allacciamenti a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto approvigionamento idrico allontanamento delle acque reflue e smaltimento rifiuti solidi;

Vedasi sezione La Modulistica Urbanistica - Edilizia privata

Argomenti:

La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 ?;

cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 ?);

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.

L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, puó effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

Argomenti:
Tributi

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

Argomenti:

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Argomenti:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituis23ce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

Argomenti:

L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali:

  • Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ];
  • Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ];
  • Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].

Argomenti:

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Argomenti:

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