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Domande Frequenti

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Argomenti:

L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali:

  • Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ];
  • Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ];
  • Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].

Argomenti:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituis23ce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

Argomenti:

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Argomenti:

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

Argomenti:

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