Descrizione
Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 , " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a orma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
Visto l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. " facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati si nei singoli immobili.
Considerato che per la zona "E" in cui ricade il Comune di Salmour, l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno.
Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
Vista la Legge 10/91 " Piano Energetico nazionale" e il relativo decreto di attuazione D.P.R. 412/93 del 26/08/1993.
Tenuto conto del persistere delle condizioni climatiche esterne e delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza. Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta, prevenendo l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna per un limite massimo di 7 ore giornaliere nella fascia dalle ore 5,00 alle ore 23,00.
Visto l'articolo 54 del D. lgs 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.
Tutto ciò premesso
AUTORIZZA
in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.
INVITA la cittadinanza:
- a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di Legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.
DISPONE di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Salmour e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
AVVERTE · Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Salmour, li 02.10.2024
Il Sindaco
Prof. Roberto SALVATORE