Descrizione
IL SINDACO
- CONSIDERATO che sul territorio comunale per consuetudine lavorativa degli operatori del settore agro-zootecnico, nel periodo luglio-agosto-settembre di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del compost su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni;
- VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche proprie del periodo estive che hanno raggiunto picchi molto elevati proprio nell’ultimo periodo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori con evidenti disagi alla popolazione residente;
- VISTE le continue segnalazioni dirette al Sindaco da molti cittadini;
- VISTO le numerose segnalazioni inoltrate all’ARPA e all’ASL per segnalare i forti disagi odorigeni provenienti dallo stabilimento di produzione di compostaggio denominato San Carlo in frazione Loreto di Fossano;
- CONSIDERATA la vicinanza dello stabilimento San Carlo al Comune di Salmour (Cn), azienda che produce elevati quantitativi di compost, situazione che contribuisce a creare considerevoli problemi odorigeni e dalla quale provengono per la maggior parte i concimi utilizzati sul territorio.
- VERIFICATO che il regolamento comunale prevede l’interramento del compost entro le 24 ore, ma tale periodo, con le attuali temperature di forte caldo, risulta essere insufficiente e crea disagi e odori;
- RITENUTO pertanto, di tutelare l’igiene ambientale obbligando temporaneamente, da oggi e fino al 30 settembre (compreso), l’interramento immediato di compost sui terreni dell’intero territorio comunale;
- VISTO lo Statuto Comunale.
- VISTO il decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005;
- VISTO il D. lgs. 152/2006
- VISTO il T.U.LL.SS;VISTA la propria competenza in merito.
- VISTO l’art. 50 e s.s. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. T.U.ENTI LOCALI.
- Visti altresì i contenuti tecnici del Piano Stralcio Agricoltura di cui alla DCR 287 del 27 giugno 2023
ORDINA
L’obbligo temporaneo dell’interramento immediato del compost e dei fertilizzanti di cui al D. Lgs 75/2010 e la copertura di eventuali cumuli di tali materiali sull’intero territorio comunale a partire da oggi e fino al 30 settembre (compreso).
STABILISCE
Che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), come previsto dall’art. 7-bis del TUEL;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
DISPONE
Di questa ordinanza:
- l’affissione all’Albo Pretorio sul sito del Comune di Salmour;
- all’ARPA, settore di Cuneo
- la notifica alla A.S.L. CN1 -Servizio di Igiene Pubblica-;
- alla Prefettura di Cuneo;
- al Comandante della Stazione Carabinieri Forestali;
- alla Stazione Carabinieri di Fossano (Cn)
- al Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Fossanese.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale dell’Unione del Fossanese e a tutte le forze dell’Ordine e ai soggetti competenti sul territorio comunale si richiede di sorvegliare sull’osservazione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale , ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199 .
Salmour, 20/08/2024
IL SINDACO
Prof. Roberto SALVATORE
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale
Art. 3 D.Lg.s, 12 febbraio 1993 n. 39 – Gazzetta. Ufficiale 20 febbraio 1993 n. 42