La dichiarazione di cambio di indirizzo all'interno del comune ( da un indirizzo all'altro del comune di Salmour) :
Documentazione (in copia) da allegare alla dichiarazione
Consegna della dichiarazione
La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:
per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR- Ufficio Anagrafe- via Vittorio Emanuele n.1- 12040 Salmour;
- posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;
- posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it
VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI
A seguito della modifica all'art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli.
Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell'Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
Ufficio Anagrafe ( vedi dettagli e orari di apertura)
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35.
Il modello ministeriale per la dichiarazione di residenza è stato integrato con circ. 14/14 dalla dichiarazione riguardante la titolarità dell'alloggio in applicazione del decreto legge 28/03/2014 n. 47 che prevede all'art. 5 che " chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza . . . . ." la conseguenza è la nullità dell'atto.
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76
Tassa sui rifiuti - obbligo di dichiarazione
Il cittadino che trasferisce la residenza o cambia abitazione in un nuovo immobile ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti.
Documenti allegati:
Chi puo' richiederla
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, puó dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, puó rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo in allegato.
In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire
In tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Puó utilizzare questo modulo anche il cittadino non italiano che ha trasferito definitivamente la residenza all'estero.
A seguito delle presentazione o invio del modulo il cittadino dichiarante sarà cancellato dall'Anagrafe del Comune di residenza.
Modalità
La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:
per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR- Ufficio Anagrafe- via Vittorio Emanuele n.1- 12040 Salmour;
- posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;
- posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it
Ufficio Anagrafe ( vedi dettaglio e orari di apertura)
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 4) Legge 4 aprile 2012, n. 35
Documenti allegati:
Introdotta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, la Carta d'Identità Elettronica costituisce un elemento di identificazione elettronico, che prende il posto della sua versione cartacea.
Il requisito per il rilascio è essere cittadini residenti nel Comune. Puó essere rilasciata sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri.
COSTO DEL DOCUMENTO
L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità elettronica è pari a Euro 22,00;
VALIDITA' TEMPORALE
Per i maggiorenni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 10 anni dal rilascio.
Per i minori fra i 3 e i 18 anni di età ha validità fino al primo compleanno successivo ai 5 anni dal rilascio.
Per i minori di età inferiore ai 3 anni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 3 anni dal rilascio
CITTADINO MAGGIORENNE
Presenza dell'interessato, una fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO corrispondente all'aspetto oppure su supporto digitale USB con le seguenti caratteristiche: -Definizione immagine: almeno 400 dpi -Dimensione del file: massimo 500kb Formato del file: JPG ,
CITTADINO MINORENNE
Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore , una sua fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO corrispondente all'aspetto oppure su supporto digitale USB con le seguenti caratteristiche: -Definizione immagine: almeno 400 dpi -Dimensione del file: massimo 500kb Formato del file: JPG,
CITTADINO STRANIERO
CARTA DI IDENTITA' CARTACEA IN CORSO DI VALIDITA'
Le carte di identità in formato cartaceo, rilasciate fino all'emissione della nuova CIE, mantengono la validità fino alla scadenza.
La carta d'identità puó essere rinnovata ancorché in corso di validità , prima del centottantesimo giorno precedente alla scadenza, a norma del D.L. 16/07/2020 N.76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale " ( pubblicato in G.U. n.178 del 16/07/2020) . Rinnovo carta d'identità - Modifica art-36, comma 7. del D.P.R. N.445/2000, se scaduta, smarrita, rubata o deteriorata; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.
LE IMPRONTE DIGITALI
Al momento della richiesta della carta di identità vengono acquisite e memorizzate mediante lettura ottica le impronte digitali del dito indice della mano destra e della mano sinistra. L'acquisizione delle impronte è obbligatoria dal compimento del 12° anno di età.
ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La carta di identità elettronica è anche uno strumento di accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. Al momento della richiesta, allo Sportello viene fornita al cittadino la prima parte dei codici segreti PIN e PUK. La seconda parte dei codici sarà consegnata unitamente alla carta all'indirizzo indicato per la consegna.
FURTO O SMARRIMENTO
In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, in sede di richiesta di duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento
DETERIORAMENTO
In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.
COSTI DEL DOCUMENTO
L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità elettronica è pari a Euro 22,00;
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Il documento puó essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. Per i cittadini italiani la carta d'identità è valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri la carta d'identità è sempre rilasciata "non valida per l'espatrio", essendo valida sul solo territorio italiano.
Si invita a consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.it, curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare.
ESPATRIO DI MINORI
Per i minori, la validità all'espatrio è data dalla firma da parte di entrambi i genitori della della dichiarazione di assenso corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre apposita autorizzazione del Giudice Tutelare che non deve essere stata rilasciata da più di 12 mesi.
Per il minore di anni 14, l'uso della carta d'identità elettronica ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Infatti, a tal fine, è riconosciuta la facoltà di richiedere, al momento dell'emissione della carta di identità per i minori anni 14, l'apposizione sul retro del documento, del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Il minore che ha già compiuto 14 anni, invece, puó espatriare senza genitori o accompagnatore.
Nel caso in cui il minore di anni 14 viaggi all'estero accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso che deve essere preventivamente vistato dalla Questura. In questo caso, oltre a possedere il Passaporto o la Carta di Identità valida per l'espatrio, i genitori del minore dovranno richiedere alla Questura, tramite apposito modello di richiesta
sottoscritto da entrambi i genitori, la concessione dell'apposito nulla-osta per l'accompagnatore.
CITTADINI NON RESIDENTI
Ai cittadini non residenti nel Comune la carta di identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi ( come previsto dalla Circolare Ministero Interno 05/11/1999) , previo nulla osta del proprio Comune di residenza. La circostanza si verifica, ad esempio, in seguito al contestuale smarrimento della carta di identità e/o della patente di guida e/o del passaporto. La carta di identità elettronica viene rilasciata solo nel caso in cui il cittadino non residente non risulti quindi più in possesso di alcun documento di identificazione.
RICHIEDENTI NON DEAMBULANTI
Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere personalmente l'ufficio anagrafe, possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con l'Ufficiale d'anagrafe per un appuntamento a domicilio.
CONSENSO/DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
All'atto della richiesta di emissione della Carta d'identità Elettronica, il cittadino puó esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Tale scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASL.
CASI ECCEZIONALI: RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA
La carta d'identità viene rilasciata nel formato cartaceo nei seguenti casi:
- Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- Cittadini non deambulanti o con gravi patologie documentate;
- Cittadini residenti a Centallo nei casi di motivata e documentata urgenza:
a. Viaggio imminente
b. Motivi di salute (visite di invalidità, ricovero ospedaliero, ecc. . .)
c. Partecipazione ad esami, concorsi, gare pubbliche
d. Assenza assoluta di documenti di identificazione
In questi casi dovranno essere esibite tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all'aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti).
Si fa presente che, il Ministero estende espressamente la validità della ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica a "documento di riconoscimento" a tutti gli effetti (validità già precedente ammessa con le Circolari n. 2 e 5 del 2018 per identificare i votanti in occasione di consultazioni elettorali). Ció in quanto, la ricevuta della CIE ha tutte le caratteristiche formali richieste dall'art. 35, comma 2, del DPR. n. 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale "QR Code" impresso nella prima pagina della stessa.
La carta d'identità puó essere rinnovata ancorché in corso di validità , prima del centottantesimo giorno precedente alla scadenza, a norma del D.L. 16/07/2020 N.76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale " ( pubblicato in G.U. n.178 del 16/07/2020) . Rinnovo carta d'identità - Modifica art-36, comma 7. del D.P.R. N.445/2000, se scaduta, smarrita, rubata o deteriorata; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA: PIN E PUK
Si consiglia di conservare con cura il PIN che permette di abilitare l'accesso tramite la CIE ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni (per esempio ai servizi INPS);
Si informa che:
le prime metà dei PIN e dei PUK vengono consegnate insieme al modulo di riepilogo, le seconde metà dei PIN e dei PUK verranno consegnate insieme alla CIE
Ufficio Anagrafe ( vedi dettaglio e orario di apertura)
La carta di identità elettronica non viene rilasciata direttamente dal Comune ma viene emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata mediante posta raccomandata all'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta oppure presso il Comune
QUESTE AVVERTENZE
SOSTITUISCONO CIOÈ TENGONO LUOGO DI SINGOLE RISPOSTE AI SINGOLI RICHIEDENTI PER
I SEGUENTI CASI:
- Richieste di certificazione incomplete - Sono considerate come non
presentate: se la richiesta è incompleta cioè carente di uno dei quattro
requisiti indicati al successivo paragrafo "Modalità e requisiti" (es. manca il
pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) oppure manca
la marca da bollo, salvo eventuali esenzioni), la richiesta medesima non è
accoglibile e sarà considerata come non presentata, anche per evitare di porre
in essere la fattispecie del danno erariale con il rilascio di certificazione
non supportata dal pagamento delle competenze dovute.
- Conferme di residenza:
Per i privati terzi - NO
CONFERME: le richieste di "conferme" di dati anagrafici (es."solo conferma"
telefonica di indirizzo) per i privati terzi sono considerate come non
presentate - Si ricorda che le notizie anagrafiche possono essere fornite
soltanto in forma di certificato come indicato dall'art.33 del D.P.R.
N.223/1989 Regolamento anagrafico. Pertanto NON è possibile dare informazioni
e/o conferme telefoniche (es. di indirizzo) ai privati, come anche già
segnalato dal Ministero dell'Interno con circolare n.4 del 1978: il rilascio di
informazioni telefoniche si pone al di fuori di ogni forma legittima di
interlocuzione tra l'Ufficio Anagrafe e il privato istante. L'istituto della
cosiddetta "conferma anagrafica" NON esiste, pertanto non rileva il fatto che
alcuni Comuni rilascino "conferme" di indirizzo anche per telefono o via email.
Per i diretti
interessati: si applica la normativa vigente in materia anagrafica D.P.R.
n.223/1989;
MODALITÀ E REQUISITI
REQUISITI per chiedere ed ottenere emissione di
certificati d'anagrafe (es. certificato di residenza, stato di
famiglia, certificato d'esistenza in vita, ecc.) o di stato civile (es.
certificato di nascita, estratto di matrimonio, ecc.):
1) Indicazione motivo d'uso del certificato ai fini
dell'applicazione dell'imposta di bollo; per i certificati di stato civile
indicare se sono ad uso cittadinanza iure sanguinis;
2) Pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo
esenzioni);
3) Marca da bollo (salvo esenzioni);
4) Busta pre-affrancata con francobollo e intestata per
ricevere la consegna del certificato all'indirizzo specificato;
5) copia documento di riconoscimento in corso di validità,
modulo della richiesta certificazione con sottoscrizione cioè firmato; per gli
studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e
documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la
richiesta
6) Per richieste relative a certificati e attestati redatti
a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero
genealogico, ovvero certificazione storica, la motivazione serve ad indicare
l'interesse giuridicamente tutelato necessario per accedere ai dati richiesti
come previsto dall'art.35, comma 4 del D.P.R. 30/05/1989 n.223. Tale articolo
così recita: "Previa motivata richiesta l'ufficiale d'anagrafe rilascia
certificati attestanti situazioni pregresse", pertanto al fine di poter
ottenere una qualsiasi certificazione storica di dati desunti dall'anagrafe,
occorre dimostrare di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelato
all'accesso a tali informazioni (art.22 comma 1 lett.b). In mancanza di tale
interesse la richiesta sarà ritenuta inammissibile
MODALITÀ PER RICHIEDERE I CERTIFICATI DI ANAGRAFE E
STATO CIVILE:
1) presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi
demografici;
2) richiesta per posta:
Per il diretto interessato: documento di riconoscimento in
corso di validità: per i terzi: documento di riconoscimento in corso di
validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale
avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene
effettuata la richiesta;
trasmettere il modulo compilato e firmato, specificando il
tipo di certificazione che si richiede, con l'indicazione dell'uso, indicare
obbligatoriamente un recapito telefonico, postale ed email/pec per ricevere
comunicazioni di competenza;
allegare una busta pre-affrancata con francobollo per
ricevere la risposta;
allegare il pagamento dei diritti di segreteria e/o imposta di bollo;
3) richiesta per via email o PEC:
trasmettere il modulo compilato, specificando il tipo di
certificazione che si richiede, con l'indicazione dell'uso, indicare
obbligatoriamente un recapito telefonico ed email/pec per ricevere
comunicazioni di competenza;
allegare ricevuta pagamento dei diritti di segreteria (se
dovuti, salvo esenzioni) e/o imposta di bollo;
allegare copia documento di riconoscimento in corso di
validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale
avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene
effettuata la richiesta;
TERMINI
Richieste di certificazione presentate allo sportello dei
servizi demografici:
certificati (non storici) di anagrafe e stato civile: il rilascio è
"a vista" cioè immediato, salvo che non sia necessario integrare il database
informatico per l'elaborazione del certificato: in tal caso il rilascio puó
essere differito di qualche ora o giorno, ma comunque viere rilasciato entro 30
giorni;
certificati storici rilasciati sulla base di ricerche d'archivio
(es. stati di famiglia storici): entro 180 (centottanta) giorni.
Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato
civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana (iure
sanguinis) è stabilito in 6 (sei mesi) dalla data di presentazione della
richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera (come
previsto dall'art.14 comma 2-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113,
convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n.132).
NOTA BENE:
si precisa che i termini suddetti decorrono esclusivamente
dalla data in cui viene presenta una istanza formalmente "accoglibile" ovvero
non incompleta (es. manca pagamento diritti di segreteria (se dovuti, salvo
esenzioni) o marca da bollo, busta pre-affrancata, ecc.), e che pertanto, come
specificato nelle avvertenze iniziali, l'istanza è sospesa a tempo
indeterminato e spetta al richiedente integrarla o rinnovarla o rinunciare.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Certificati di Anagrafe:
. in carta libera: 0.00 ? diritti di segreteria
. in carta da bollo: 0.00 ? diritti di segreteria, più
l'imposta di bollo
NOTA BENE: il fatto che altri Comuni non applichino
l'imposta di bollo ai certificati anagrafici o altri documenti non rileva ai
fini dell'esenzione degli stessi documenti presso il Comune di Salmour - Non e'
nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada fatto in
bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono
o rilasciano atti - Il richiedente e' obbligato a dichiarare l'uso al quale e'
destinato il certificato se vuole avvalersi del beneficio di qualche esenzione
dall'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate Direzione Regionale Marche,
31/05/2012).
Certificati di Stato Civile:
nessun costo di
diritti di segreteria
Certificati e attestati redatti a mano,
con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero
genealogico: ? 25,00 comprensiva di ricerca, redazione e
spedizione per ogni "ricerca storica" Delibera Giunta Municipale n.6 del
12/01/2022
Le spese postali per la spedizione a domicilio di certificazione/atti
è sempre a carico del richiedente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
. Pagamento in contanti presso
l'Ufficio Servizi Demografici e di Statistica del Comune di Salmour, via
Vittorio Emanuele, tramite PagoPA tramite bonifico bancario intestato a Comune di Salmour IT 74 D 06170 46320 000000101025 BIC-SWIFT
- CRIFIT2F - CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO
NOTE:
1) Le spese postali per la spedizione a domicilio di
certificazione/atti sono sempre a carico del richiedente e nel caso di Certificati e attestati redatti a mano, con
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero
genealogico: la tariffa di ? 25,00 è comprensiva di ricerca, redazione e spedizione per ogni
"ricerca storica" Delibera Giunta Municipale n. del 12/01/2022
2) Le richieste via email verranno considerate solo per:
. il rilascio di informazioni relative alle modalità di
evasione delle richieste, poiché le spese postali sono a carico del
richiedente;
. invio per posta elettronica possibile solo per
certificazione che sia in totale esenzione di diritti di segreteria e rimborsi
per ricerche di archivio; in particolare il formato previsto sarà *. pdf cioè
certificato scannerizzato con firma autografa;
I costi suindicati potranno subire variazioni a seguito
dell'introduzione di nuove modifiche normative o di aggiornamenti deliberati
dall'Amministrazione Comunale.
di pagamento, ecc.) contattare l'Ufficio dei Servizi Demografici tel +0039 0172 649182
RICHIESTE DI CONFERME TELEFONICHE DI DATI ANAGRAFICI
(es. indirizzi) DA PARTE DEI PRIVATI TERZI.
Si ricorda che le notizie anagrafiche possono essere fornite
soltanto in forma di certificato come indicato dall'art.33 del D.P.R.
N.223/1989 Regolamento anagrafico. Pertanto NON è possibile dare informazioni
e/o conferme telefoniche (es. di indirizzo) ai privati, come anche già
segnalato dal Ministero dell'Interno con circolare n.4 del 1978: il rilascio di
informazioni telefoniche si pone al di fuori di ogni forma legittima di
interlocuzione tra l'Ufficio Anagrafe e il privato istante.
MODALITA' DI RICHIESTA:
attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica
certificata istituzionale
PEC: salmour@cert.ruparpiemonte.it
tramite posta ordinaria Via Vittorio Emanuele,1 - 12040 Salmour.
NORMATIVA
D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 "Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente"
Legge n.241 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, Cap. III Dirigenza ed incarichi
Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 12/01/2022 tariffe
per ricerche storiche di anagrafe e stato civile.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Chi puó fare la dichiarazione
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto puó essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Salmour, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Chi non puó fare la dichiarazione
La dichiarazione non puó essere effettuata da coloro che:
Come fare la dichiarazione
Presentare un'apposita dichiarazione sotto
scritta da entrambi (modulo in allegato) unitamente alle copie dei documenti d'identità.
Modalità di presentazione
La dichiarazione puó essere inoltrata:
Cancellazione della dichiarazione
La cancellazione della convivenza di fatto puó avvenire nei seguenti casi:
La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo in allegato) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.
Effetti della dichiarazione
I conviventi di fatto:
L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
o
Il contratto di convivenza contiene:
Lo scioglimento del contratto di convivenza puó avvenire per:
Legge n. 76/2016 (in vigore dal 05 giugno 2016) Disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto
Documenti allegati:
Dichiarazione di residenza:
Documentazione (in copia) da allegare alla dichiarazione
Nota: i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtenstein sono equiparati ai cittadini UE.
I cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono seguire procedure diverse.
Consegna della dichiarazione
La dichiarazione puó essere trasmessa unitamente alle copie della documentazione:
per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di SALMOUR - Ufficio Anagrafe - via Vittorio Emanuele n.1 - 12040 Salmour;
- posta elettronica: salmour@ruparpiemonte.it ;
- posta elettronica certificata:
salmour@cert.ruparpiemonte.it
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari) con permesso di soggiorno
L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente puó essere effettuata dal cittadino straniero, direttamente su richiesta presentata personalmente su apposito modulo ministeriale , allegando la seguente documentazione:
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato.
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
(Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000)
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
Tempi di procedimento
VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI
A seguito della modifica all'art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell'ANV - Archivio Nazionale Veicoli.
Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell'Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
Ufficio Anagrafe ( vedi dettagli e orari di apertura)
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35.
Il modello ministeriale per la dichiarazione di residenza è stato integrato con circ. 14/14 dalla dichiarazione riguardante la titolarità dell'alloggio in applicazione del decreto legge 28/03/2014 n. 47 che prevede all'art. 5 che " chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puó chiedere la residenza . . ..." la conseguenza è la nullità dell'atto.
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76
Documenti allegati:
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Il 12 giugno sarà Election Day. A Salmour è previsto il voto per le elezioni Comunali e per i 5 referendum sulla giustizia. La votazione si svolgerà nella sola giornata di domenica 12 giugno, i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.00
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini comunitari residenti a Salmour che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali, devono presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ovvero entro e non oltre martedì 3 maggio 2022.
Nella domanda andranno dichiarati, oltre alla residenza, la cittadinanza e l'indirizzo nello Stato di origine, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito del Comune nella sezione modulistica
VOTO ASSISTITO- VOTO AGEVOLATO- VOTO DOMICILIARE
VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
VOTO DOMICILIARE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva della Camera, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggioo e lunedì 23 maggio 2022.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, per le elezioni amministrative, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO :
La S.C. di Medicina Legale dell’ A.S.L. CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a:
-Gli elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.);
-Gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto
agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.);
-Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).
Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni al seguente tel. n. 0171/078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Le sedi di S.C. Medicina Legale territorialmente competenti dell’ASL CN1
- Sede Centrale di CUNEO - C.so Francia n. 10
- Sede periferica di SAVIGLIANO- Via Torino n. 137
- Sede periferica di MONDOVI’- Via Torino n. 2
VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE). OPZIONE DI VOTO IN ITALIA
Chi puó votare all’estero
Solo gli elettori italiani iscritti all’ AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).
Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) puó votare
Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni); una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.
Opzione per il voto in Italia
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero puó optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o Referendum, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni per i Referendum abrogativi del 12 giugno 2022, entro il 17 aprile 2022.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare di residenza NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022. Tale comunicazione puó essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono peró delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
• non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
• non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
• la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; d.P.R. 104/2003, art. 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.
VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER I 5 REFERENDUM ABROGATIVI
Le persone residenti in Italia che si trovano all’estero per
un periodo- nel quale è compreso il 12
giugno 2022- di almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche
possono chiedere di votare per corrispondenza.
Per farlo devono presentare domanda di opzione per il voto
all’estero direttamente al proprio Comune italiano di residenza; la richiesta
puó essere inviata anche per posta elettronica a salmour@ruparpiemonte.it e deve essere presentata al Comune tassativamente entro il 11 maggio
2022.
Le domande presentate dopo tale data non potranno essere
prese in considerazione ma l’interessato conserverà ovviamente il diritto di
votare in Italia nel proprio seggio abituale.
Le stesse norme si applicano anche ai familiari conviventi
che si trovano all’estero, e la richiesta puó essere revocata entro lo stesso
termine del 11 maggio 2022.
Elezioni amministrative comunali:
Non è prevista nessuna forma di voto all'estero, pertanto, l'elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.