Stai navigando in : Le News
REGOLAMENTO FORESTALE - REGIONE PIEMONTE - TAGLIO BOSCHI
PRINCIPALI NOVITA'
- La comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento (art. 6).
- Non sono richieste comunicazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
- Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche valgono anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo.
- Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31): gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore in possesso di specifiche competenze professionali.
Sezione Allegati
AVISO NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE - REGIONE PIEMONTE
EPOCHE DI TAGLIO - BOSCO CEDUO
QUANDO NON E' NECESSARIA LA COMUNICAZIONE